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COME FARE PER
ravvedimento operoso IMU
Descrizione:
ravvedimento operoso IMU
Come Fare:
IMU RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 13 D.Lgs. 472/1997) Modificato dalla Legge di Stabilità 2011, n. 220 del 13/12/2010 e dal D.L. 98/2011 (“Manovra Correttiva”) alla luce delle Risoluzioni Agenzia Entrate n. 67/E del 23/06/2011 e n. 35/E del 12/04/2012 La sanzione è ridotta, purchè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati in solido, ai sensi dell’art. 13, comma 1, dl D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nel caso di: SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO - 0,2% al giorno per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza - 3% (1/10 del minimo) se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno del termine di pagamento. - 3,75% (1/8 del minimo) se il versamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. INTERESSI MORATORI Tasso legale del 2,5% annuo (0,0068% giornaliero) calcolato sull’imposta dovuta, dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino al giorno di versamento. Il pagamento della sanzione ridotto e degli interessi moratori deve essere versato unitamente all’imposta dovuta in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato utilizzando il Mod. F24, barrando la casella Ravvedimento. E’ necessario infine COMUNICARE per iscritto al Comune l’avvenuto ravvedimento operoso utilizzando l’apposito modello allegato. Nel caso di contitolari è sufficiente effettuare un’unica comunicazione, allegando i diversi modelli F24 utilizzati per il pagamento del dovuto da ciascun titolare.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
lunedì - mercoledi ore 9 - 12.30 mercoledì - venerdì ore 15.15 - 16.45
Documenti allegati:
ravvedimento operoso imu (72,98 KB)
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